Art. 3.
(Progetto «Musica tra passato e futuro»).

      1. Per la conservazione e la valorizzazione degli strumenti musicali e delle tradizioni storico-musicali ad essi legate,

 

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nonché ai fini della tutela specifica di beni artistici e storici definiti «organologici», nell'ambito del Museo è avviato un progetto denominato «Musica tra passato e futuro». Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
      2. Negli spazi individuati dal comma 3 sono attuate le seguenti iniziative:

          a) manifestazioni di musica colta;

          b) manifestazioni di musica popolare, con particolare riguardo a cicli dedicati a strumenti musicali insoliti o rari;

          c) concerti domenicali tenuti da bande;

          d) mostre dedicate alla musica colta e popolare;

          e) manifestazioni artistiche dal preminente interesse musicale.

      3. Per favorire le attività divulgative del progetto «Musica tra passato e futuro» ai sensi del comma 2, con il regolamento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il riadattamento architettonico, conforme alla vigente normativa, delle seguenti porzioni territoriali esistenti all'interno della sede in cui è attualmente sistemata la raccolta da tutelare a cura del Museo:

          a) un auditorium per cento posti a sedere, esistente;

          b) un auditorium per trecento posti a sedere, in spazi suscettibili di riadattamento architettonico;

          c) un auditorium all'aperto per almeno duemila posti a sedere, sull'area compresa tra le palazzine Capocci e Samoggia, nel rispetto della situazione ambientale e con l'inserimento di sole strutture mobili che non insistano stabilmente sull'area medesima né la danneggino in alcun modo;

 

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          d) una biblioteca specializzata ed annessa al Museo, in locali esistenti;

          e) sale per convegni e corsi nonché laboratori di restauro, in spazi suscettibili di riadattamento architettonico di pertinenza del Museo;

          f) servizi complementari, in locali esistenti e suscettibili di riadattamento architettonico.

      4. Le strutture di cui al comma 3, anche con l'intervento di enti pubblici o privati ed istituti economico-finanziari, sono destinate ad ospitare spettacoli di livello nazionale ed internazionale inerenti all'oggetto della tutela operata dal Museo. Le medesime strutture possono altresì essere utilizzate da enti autonomi lirico-sinfonici italiani, europei ed extraeuropei per iniziative di speciale livello artistico, secondo i criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei più avanzati livelli di sicurezza interna ed esterna.
      5. Con riferimento agli strumenti musicali storicamente più rilevanti del Museo sono predisposti, previo esame radiografico e fotogrammetrico degli strumenti medesimi, disegni tecnici per finalità di divulgazione scientifica nei confronti di enti, organismi e persone, pubblici o privati; per le medesime finalità è predisposta altresì la registrazione fonografica, con aggiornati mezzi tecnici, degli strumenti originali funzionanti. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono annualmente stabilite le condizioni economiche per l'acquisto di copie del predetto materiale, in relazione ad importi non superiori a quelli riscontrabili nel libero mercato.
      6. Il progetto di cui al comma 1 è collocato nel complesso architettonico del Museo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le autorità comunali, provinciali e regionali territorialmente e funzionalmente competenti, stabilisce con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

 

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modalità e i provvedimenti destinati a favorire l'accesso al Museo ed alle strutture di cui al comma 3.